(Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona)
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue
prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti
(bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente
inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali
notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente
inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se
formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa
tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla
Tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento,
fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non
convivente, l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di
un'idonea sistemazione per la notte.
Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni
caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto
sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella
di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.