Art. 9 - Permessi per formazione professionale
Precedente Inizio Sucessivo

Art. 9

(Permessi per formazione professionale)


I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.