1. I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l.
saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte.
Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli
economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri
aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.
2. Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni "ad
personam", superminimi, ecc.) saranno riassorbite, fino a concorrenza, nei
nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori
conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari
determinati dal presente c.c.n.l., la differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal
1º marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1º gennaio 2008.
3. Le parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è
complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.