I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30
giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8
giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto
disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il
periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi
momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a
favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze
accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione,
senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non
avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un
preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.