Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica,
mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della
settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la
propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che
costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non
domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto
maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno
della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente
comma.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste
prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere
altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non
retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così
lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione
globale di fatto.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la
solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi
sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra
giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi
precedenti.