In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di
lavoro salvo cause di forza maggiore o obiettivi impedimenti, entro l'orario
contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione lavorativa.
Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo
certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della
malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve
essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro
entro due giorni dal relativo rilascio.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo
che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo
della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia
intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano
presenti nell'abitazione del datore di lavoro.
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la
conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno
solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la
retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi
nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella
seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si
riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il
personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il
lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del
datore di lavoro.
La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli
stessi.
Nota a verbale
Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non
appena sarà stata attivata la Cassa malattia colf di cui all'art. 47.