Non è ammessa l'assunzione dei minori degli anni 16.
E' ammessa l'assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n.
977, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché
sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non
comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
Sono altresì da osservare le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n.
339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere
con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una
dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del
comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà
genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il
datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo
sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.