Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga
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Art. 32

(Retribuzione e prospetto paga)


Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 33, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore "ad personam" non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.