Il lavoratore convivente di cui all'art. 15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal
datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la
persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune
e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi
settimanali.
Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le
eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali
occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al
20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla Tabella A, per
tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni
temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo
fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.