Art. 34 - Vitto e alloggio
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Art. 34

(Vitto e alloggio)


Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella Tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.