Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e
sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e
morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a
salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella Tabella F
allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del
successivo art. 36.