Art. 35 - Scatti di anzianità
Precedente Inizio Sucessivo

Art. 35

(Scatti di anzianità)


A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.