Art. 47 - Cassa malattia Colf
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Art. 47

(Cassa malattia colf)

La Cassa malattia colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.

Le parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.