Art. 46 - Ente bilaterale
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Art. 46

(Ente bilaterale)


L'Ente bilaterale è un Organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e DOMINA, e per l'altro 50%, da FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. I componenti spettanti a FIDALDO vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del c.c.n.l. nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del c.c.n.l. e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, nonchè di informazione in materia di sicurezza.