L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa
vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra
le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni
giustificatrici.
La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore
a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione
che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata
complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore,
compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se
ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la
sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di
raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti
istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap,
anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in
ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di
lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo
determinato.