(Contratto individuale di lavoro - Lettera di assunzione)
Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione),
nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di
12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone,
l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1º marzo 2007, nella
ex 3ª categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido
agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore
dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della
convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a
tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza
purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla
domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14,
ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di
eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari
(trasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre
e custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà
essere scambiata tra le parti.