Art. 6 - Contratto individuale di lavoro - lettera di assunzione
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Art. 6

(Contratto individuale di lavoro - Lettera di assunzione)


Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
   a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
   b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1º marzo 2007, nella ex 3ª categoria;
  c) durata del periodo di prova;
  d) esistenza o meno della convivenza;
  e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
   f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
  g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
  h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
  i) retribuzione pattuita;
  l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
  m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
  n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
  o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.