Art. 12
(Prestazioni esclusivamente d'attesa)
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà
corrisposta la retribuzione prevista dalla Tabella E allegata al presente
contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa
tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al
lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza,
queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite
aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non
conviventi, come da Tabella C allegata al presente contratto, con le
eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente
impiegato.
L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le
parti.