La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e
comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i
lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali,
distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di
età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei
quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti
pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30
ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle
seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non
consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro
osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a
quella prevista dalla Tabella B allegata al presente contratto, fermo restando
l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali
prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato
nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la
retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno
della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate
temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con
la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall'art. 16.
L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e
sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario
effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito
delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così
assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente
contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal
lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con
durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà
essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive
nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le
ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore
pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. E'
consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non
lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito
della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a
servizio intero per il personale convivente con servizio ridotto o non
convivente è concordata fra le parti.
Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è
considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, che
è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione
globale di fatto oraria o, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale
orario di lavoro, così come previsto dall'art. 16.
Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno
effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle
6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta
la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo
valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto
trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e
non retribuito.