Art. 17 - Festività nazionali ed infrasettimanali
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Art. 17

(Festività nazionali e infrasettimanali)


Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
- 1º gennaio;
- 6 gennaio;
- lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1º maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1º novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre;
- S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.