Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione
vigente; esse attualmente sono:
- 1º gennaio;
- 6 gennaio;
- lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1º maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1º novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre;
- S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione
giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di
fatto maggiorata del 60%.
In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore
avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al
pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno
retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai
sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il
riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività
di cui al comma 1.