Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie
di 26 giorni lavorativi.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del
lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di
diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs.
8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio
non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al
comma 8.
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere
frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La
fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per
almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due
settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna
giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto
mensile.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle
ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il
compenso sostitutivo convenzionale.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di
godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio
non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile
l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a
quanto previsto al comma 4.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del
godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di
servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie
al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di
licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.