Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di
lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi
compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il
compenso sostitutivo convenzionale, sempre che lo stesso non usufruisca
durante tale periodo di dette corresponsioni.