Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
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Art. 19

(Sospensioni di lavoro extraferiali)


Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempre che lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.