In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di
calendario.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del
congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il
compenso sostitutivo convenzionale.
La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della
documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.