Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le
limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali
anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva
del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di
lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non
può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate
dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se
non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque
giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare
giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto
il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al
preavviso.
Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle
adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i
limiti della legislazione vigente, che esclude dall'obbligo di convalida da
parte del servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro le dimissioni
della collaboratrice familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici,
promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, Organi ed istituzioni,
cui auspicano partecipino le Associazioni datoriali firmatarie del presente
contratto.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto
sopra affermato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in particolare per
quanto attiene all'eventuale completa parificazione delle tutele.