Presso l'Ente bilaterale di cui all'art. 46 è costituita una Commissione paritetica
nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. dei
lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori
di lavoro, stipulanti il presente contratto.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato
all'art 42:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce
all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle
Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove
figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS. territoriali dei lavoratori,
facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente
contratto.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi
l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti
stipulanti il presente contratto.
Le parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in
concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.