Art. 45 - Commissioni paritetiche territoriali
Precedente Inizio Sucessivo

Art. 45

(Commissioni territoriali di conciliazione)


Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell'azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt. 410 e seguenti