Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente
contratto, sarà esperito, prima dell'azione giudiziaria, ed in conformità a
quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed
integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l'apposita Commissione
territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell'Organizzazione
sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui,
rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad
esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli
artt. 410 e seguenti