Art. 50 - Decorrenza e durata
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Art. 50

(Decorrenza e durata)


Il presente contratto decorre dal 1º marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.
Le parti si riuniranno alla scadenza del 1º biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.