Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42, 43, 44, 45, 46
e 47
del presente contratto e per il funzionamento degli Organismi paritetici al
servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni
stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale
per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4
giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei
contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra
le parti.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori
di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali
0,01 a carico del lavoratore.
Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il
rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi di cui al
presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del
datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1º luglio 2007.