Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente
giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l'art.
26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l'art. 27.
Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause
di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal
fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo
licenziamento saranno inviate all'indirizzo indicato nella lettera di assunzione,
così come previsto dall'art. 6,
lett. e) del presente contratto.